Art. 2.
 
   1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede:
    per  l'anno  1988  mediante  riduzione  di  L.  200.000.000 dallo
stanziamento iscritto al cap. 50.000 del  bilancio  preventivo  della
Regione  per l'anno 1988 "Fondo globale per il finanziamento di spese
per l'adempimento di funzioni normali  (spese  correnti)",  a  valere
sull'apposito  accantonamento  iscritto  all'allegato  8 del bilancio
stesso;
    per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo, per L. 400.000.000,
delle risorse disponibili  gia'  iscritte  al  programma  2.2.4.10  -
attivita'  culturali  (promozioni  culturali sportive e sociali), del
bilancio pluriennale 1988-1990;
    per  gli  anni  successivi,  l'onere  derivante dall'applicazione
della presente legge, sara' iscritto con la legge di approvazione dei
relativi bilanci.