Art. 2. 1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede: per l'anno 1988 mediante riduzione di L. 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50.000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1988 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)", a valere sull'apposito accantonamento iscritto all'allegato 8 del bilancio stesso; per gli esercizi 1989-1990 mediante utilizzo, per L. 400.000.000, delle risorse disponibili gia' iscritte al programma 2.2.4.10 - attivita' culturali (promozioni culturali sportive e sociali), del bilancio pluriennale 1988-1990; per gli anni successivi, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sara' iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.