Art. 3.
 
   1.  Al  bilancio  di  previsione  della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:
   (Omissis).
   La  presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 10 maggio 1988.
 
                              ROLLANDIN