Art. 3. 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 10 maggio 1988. ROLLANDIN