Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 trovano applicazione a decorrere dalla stagione invernale 1987-1988. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, addi' 16 giugno 1988. ROLLANDIN