Art. 2.
 
   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1  trovano applicazione a
decorrere dalla stagione invernale 1987-1988.
   La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, addi' 16 giugno 1988.
 
                              ROLLANDIN