Art. 2.
 
   1.  Gli  interventi  di  cui  all'art.  1 della legge regionale 28
dicembre 1984, n.  84  e  successive  modificazioni,  possono  essere
realizzati  dalla  Societa'  concessionaria dell'impianto a fune e in
tal caso e' autorizzata la concessione di un contributo pari  al  90%
della spesa sostenuta.