Art. 3. 1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 si provvede: quanto a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 26750 del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1988; quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento previsto al cap. 37220 del bilancio per l'anno in corso.