Art. 3.
 
   1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art.
1 si provvede:
    quanto  a L. 500.000.000 mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento previsto al  cap.  26750  del  bilancio  preventivo  per
l'esercizio finanziario 1988;
    quanto  a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento previsto al cap. 37220 del bilancio per l'anno in corso.