la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  provvedere  all'occorrente  integrazione  del  fabbisogno
finanziario dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), fin  quando  non
sara'   determinato   il  nuovo  ruolo  dell'ente  nell'ambito  della
revisione della disciplina delle acque in  Sicilia,  e  comunque  non
oltre  l'anno  1990,  l'Assessore  regionale per i lavori pubblici e'
autorizzato  a  corrispondere  annualmente  all'ente  un   contributo
straordinario  di ammontare non superiore alla spesa per le spettanze
del personale in quiescenza e di quello in servizio alla data del  30
giugno 1988.
   2.  Il  contributo  sara'  determinato  sulla base del bilancio di
previsione dell'ente che, accompagnato dalla prescritta relazione, e'
approvato  dall'assemblea  regionale  unitamente  al  bilancio  della
Regione.
   3.  Per  l'esercizio  finanziario 1988 la misura del contributo di
cui al comma primo e' determinata in lire 36.000 milioni.
   4.  Per  gli  esercizi  successivi l'entita' del contributo stesso
sara' determinata ai sensi dell'art. 4, secondo  comma,  della  legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.