la seguente legge: Art. 1. 1. Per provvedere all'occorrente integrazione del fabbisogno finanziario dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), fin quando non sara' determinato il nuovo ruolo dell'ente nell'ambito della revisione della disciplina delle acque in Sicilia, e comunque non oltre l'anno 1990, l'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere annualmente all'ente un contributo straordinario di ammontare non superiore alla spesa per le spettanze del personale in quiescenza e di quello in servizio alla data del 30 giugno 1988. 2. Il contributo sara' determinato sulla base del bilancio di previsione dell'ente che, accompagnato dalla prescritta relazione, e' approvato dall'assemblea regionale unitamente al bilancio della Regione. 3. Per l'esercizio finanziario 1988 la misura del contributo di cui al comma primo e' determinata in lire 36.000 milioni. 4. Per gli esercizi successivi l'entita' del contributo stesso sara' determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.