Art. 2. 1. Per provvedere alle occorrenze per la manutenzione e per le forniture indispensabili ad assicurare la erogazione idrica negli anni 1988 e 1989, l'Assessore regionale per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere all'E.A.S. un contributo straordinario complessivo di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.