Art. 2.
 
   1.  Per  provvedere  alle  occorrenze per la manutenzione e per le
forniture indispensabili ad assicurare  la  erogazione  idrica  negli
anni  1988  e  1989,  l'Assessore  regionale per i lavori pubblici e'
autorizzato  a  concedere  all'E.A.S.  un  contributo   straordinario
complessivo di lire 9.000 milioni per l'esercizio finanziario 1988.