Art. 3.
 
   1.   Per   l'integrale  ripianamento  della  situazione  debitoria
dell'E.A.S., l'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  concedere
al  medesimo ente un'anticipazione fino all'ammontare massimo di lire
68.000 milioni.
   2.   L'anticipazione   di   cui  al  comma  primo  sara'  disposta
dall'Assessore regionale per il bilancio e le  finanze  in  relazione
alle  oggettive  necessita'  di  pagamento su proposta dell'Assessore
regionale  per  i  lavori  pubblici  che  provvedera'  a  determinare
l'importo   previa   certificazione   dei   debiti  sottoscritta  dal
presidente dell'E.A.S. e dal collegio dei revisori.
   3.   L'importo   dell'anticipazione   concessa,  maggiorato  degli
interessi  calcolati  al  tasso  annuo  del  due  per  cento,   sara'
rimborsato  dall'E.A.S.  in  venti annualita' al netto dei versamenti
delle somme recuperate a  norma  dell'art.  5,  che  dovranno  essere
effettuati  entro trenta giorni dalla riscossione delle somme stesse.
L'ammortamento decorrera' a partire dall'anno 1991.