Art. 3. 1. Per l'integrale ripianamento della situazione debitoria dell'E.A.S., l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al medesimo ente un'anticipazione fino all'ammontare massimo di lire 68.000 milioni. 2. L'anticipazione di cui al comma primo sara' disposta dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in relazione alle oggettive necessita' di pagamento su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici che provvedera' a determinare l'importo previa certificazione dei debiti sottoscritta dal presidente dell'E.A.S. e dal collegio dei revisori. 3. L'importo dell'anticipazione concessa, maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo del due per cento, sara' rimborsato dall'E.A.S. in venti annualita' al netto dei versamenti delle somme recuperate a norma dell'art. 5, che dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla riscossione delle somme stesse. L'ammortamento decorrera' a partire dall'anno 1991.