Art. 5.
 
   L'Assessore  regionale  per  gli  enti locali nomina, entro trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  prescindendo  da
ogni  diffida, commissari ad acta presso le amministrazioni comunali,
i  consorzi  e  gli  enti   territoriali   debitori   nei   confronti
dell'E.A.S.,   al  fine  di  accertare  l'entita'  dei  debiti  e  di
provvedere al versamento in favore dell'E.A.S. medesimo  delle  somme
riconosciute dovute con sentenza passata in giudicato.
   2.   L'E.A.S.  e'  tenuto  a  versare,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  delle  somme  di   cui   al   comma   primo,   l'importo
corrispondente a favore della Regione.