Art. 5. L'Assessore regionale per gli enti locali nomina, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo da ogni diffida, commissari ad acta presso le amministrazioni comunali, i consorzi e gli enti territoriali debitori nei confronti dell'E.A.S., al fine di accertare l'entita' dei debiti e di provvedere al versamento in favore dell'E.A.S. medesimo delle somme riconosciute dovute con sentenza passata in giudicato. 2. L'E.A.S. e' tenuto a versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle somme di cui al comma primo, l'importo corrispondente a favore della Regione.