Art. 2. 1. La commissione deve ultimare i propri lavori entro centottanta giorni dall'insediamento, presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonche' sulle proposte di cui all'art. 5. In mancanza di unanimita' sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.