Art. 2.
 
   1.  La commissione deve ultimare i propri lavori entro centottanta
giorni dall'insediamento, presentando al Consiglio una relazione  sui
risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonche' sulle proposte di
cui  all'art.  5.   In   mancanza   di   unanimita'   sui   risultati
dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.