Art. 6.
 
   1.  Agli  eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi
quelli di cui all'art. 3 previsti nel limite massimo di  lire  trenta
milioni,  si  fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 1013101
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   bilancio   relativo
all'esercizio finanziario 1988.