Art. 2. 1. L'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene cosi' modificato: "Al fine di esaltare il ruolo che la razza Podolica tradizionalmente svolge nell'ambito dei territori della collina interna particolarmente difficili sotto il profilo ambientale, concorrendo validamente alla loro tutela ed alla loro valorizzazione, ed al fine di favorire in tali zone nuove occasioni per la crescita economica delle imprese agro-zootecniche, le Associazioni Allevatori, le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute nonche' l'Ente di sviluppo agricolo, possono formulare organici programmi concernenti interventi diretti a promuovere, incoraggiare e diffondere l'allevamento dei bovini appartenenti alla razza in parola. A sostegno di tali iniziative la Regione potra' intervenire con un premio non superiore a L. 150.000 per ciascuna fattrice con vitello nato in selezione ed allevato per un periodo non inferiore a mesi dodici, e per un numero di fattrici comunque non superiore a 1.500".