Art. 2.
 
   1.  L'art.  5  della  legge  regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene
cosi' modificato:
   "Al   fine   di   esaltare   il   ruolo   che  la  razza  Podolica
tradizionalmente  svolge  nell'ambito  dei  territori  della  collina
interna   particolarmente  difficili  sotto  il  profilo  ambientale,
concorrendo validamente alla loro tutela ed alla loro valorizzazione,
ed  al  fine di favorire in tali zone nuove occasioni per la crescita
economica delle imprese agro-zootecniche, le Associazioni Allevatori,
le Associazioni dei Produttori Zootecnici riconosciute nonche' l'Ente
di  sviluppo   agricolo,   possono   formulare   organici   programmi
concernenti   interventi   diretti   a   promuovere,  incoraggiare  e
diffondere  l'allevamento  dei  bovini  appartenenti  alla  razza  in
parola.  A  sostegno di tali iniziative la Regione potra' intervenire
con un premio non superiore a L. 150.000 per  ciascuna  fattrice  con
vitello  nato in selezione ed allevato per un periodo non inferiore a
mesi dodici, e per un numero di fattrici  comunque  non  superiore  a
1.500".