Art. 3.
 
   1.  I  contributi  previsti  dall'art.  10, lettera b) della legge
regionale  24  giugno  1986,  n.   26,   relativi   all'acquisto   di
riproduttori  maschi,  vengono  ridotti  al  40 per cento della spesa
ammessa, elevabili al 50 per cento qualora  gli  acquisti  riguardino
riproduttori  da  destinarsi ad allevamenti ubicati in zone interne o
in zone caratterizzate da rilevante  depressione  economica.  Vengono
abrogate le provvidenze previste all'art. 10, lettere c) e d).