Art. 3. 1. I contributi previsti dall'art. 10, lettera b) della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26, relativi all'acquisto di riproduttori maschi, vengono ridotti al 40 per cento della spesa ammessa, elevabili al 50 per cento qualora gli acquisti riguardino riproduttori da destinarsi ad allevamenti ubicati in zone interne o in zone caratterizzate da rilevante depressione economica. Vengono abrogate le provvidenze previste all'art. 10, lettere c) e d).