Art. 5. 1. L'art. 13 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene cosi' modificato: "La regione Calabria, al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici regionali, puo' concedere alle Cooperative di trasformazione, loro Consorzi ed Associazioni Produttori riconosciute, contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa prevista per la organizzazione e la commercializzazione e per le attrezzature a queste connesse. Tali contributi possono essere elevati al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE n. 355/1977".