Art. 5.
 
   1.  L'art.  13  della  legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene
cosi' modificato: "La  regione  Calabria,  al  fine  di  favorire  la
valorizzazione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti  zootecnici
regionali, puo' concedere alle Cooperative  di  trasformazione,  loro
Consorzi ed Associazioni Produttori riconosciute, contributi in conto
capitale  fino  al  50  per  cento  della  spesa  prevista   per   la
organizzazione  e  la  commercializzazione  e  per  le attrezzature a
queste connesse.
   Tali  contributi possono essere elevati al 75 per cento laddove le
iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai
sensi del Regolamento CEE n. 355/1977".