Art. 6.
 
   1.  L'art.  14 punto 2) secondo capoverso della legge regionale 24
giugno 1986, n. 26 viene cosi' modificato:
   "Per  la  realizzazione di organici complessi volti alla raccolta,
lavorazione e/o commercializzazione di prodotti  zootecnici,  possono
essere  concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per
cento della spesa ammessa.
   Tali  contributi  sono  elevabili  al  75  per  cento  laddove  le
iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai
sensi del Regolamento CEE 355/1977".