Art. 6. 1. L'art. 14 punto 2) secondo capoverso della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 viene cosi' modificato: "Per la realizzazione di organici complessi volti alla raccolta, lavorazione e/o commercializzazione di prodotti zootecnici, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ammessa. Tali contributi sono elevabili al 75 per cento laddove le iniziative rientrino nei programmi nazionali o regionali accettati ai sensi del Regolamento CEE 355/1977".