Art. 2. 1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge e' stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attivita' dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, che persegue statutariamente le finalita' di cui al precedente articolo, svolgendo studi e ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettivita' materiale librario e di archivio, nonche' collaborando all'eventuale organizzazione di specifiche attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.