Art. 2.
 
   1. Per la realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge
e' stanziata annualmente una somma idonea a far fronte alle attivita'
dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia
contemporanea, che persegue statutariamente le finalita'  di  cui  al
precedente   articolo,   svolgendo   studi  e  ricerche,  acquisendo,
conservando e mettendo a disposizione della  collettivita'  materiale
librario   e   di   archivio,   nonche'   collaborando  all'eventuale
organizzazione di specifiche attivita'  didattiche  nelle  scuole  di
ogni ordine e grado della Regione.