Art. 3. 1. Entro il 30 marzo di ciascun anno, l'Istituto e' tenuto a presentare alla giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivita' svolta o in corso di svolgimento, e sui programmi di attivita' da svolgere nell'anno successivo. La mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il contributo.