Art. 3.
 
   1.  Entro  il  30  marzo  di  ciascun anno, l'Istituto e' tenuto a
presentare  alla  giunta   regionale,   una   dettagliata   relazione
sull'impiego  del  contributo,  sull'attivita'  svolta  o in corso di
svolgimento, e sui  programmi  di  attivita'  da  svolgere  nell'anno
successivo.  La  mancata presentazione di detta relazione comporta la
perdita del diritto ad ottenere il contributo.