Art. 4. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1988 in L. 50.000.000, si provvede con la disponibilita' esistente sul cap. 7001201: "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988. 2. La predetta disponibilita' di bilancio e' utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 3132112 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1988 con la denominazione "Contributo all'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 50.000.000. 3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1989 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 1 dicembre 1988 OLIVO