Art. 10. 1. La legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, e successive modifiche, concernente la cessione in proprieta' degli alloggi popolari, si continua ad applicare agli alloggi gia' ceduti in proprieta' prima dell'entrata in vigore della presente legge e per quelli da cedere in proprieta' ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 11 della presente legge.