Art. 10.
 
   1.  La  legge  provinciale  20  aprile  1963,  n.  3, e successive
modifiche,  concernente  la  cessione  in  proprieta'  degli  alloggi
popolari,  si  continua  ad  applicare  agli  alloggi  gia' ceduti in
proprieta' prima dell'entrata in vigore della presente  legge  e  per
quelli  da  cedere  in proprieta' ai sensi della norma transitoria di
cui all'art. 11 della presente legge.