Art. 11.
                          Norma transitoria
 
   1.  Gli assegnatari di alloggi di proprieta' dell'Istituto o della
provincia affidati in gestione all'Istituto, che  abbiano  presentato
regolare  domanda  di  cessione  in  proprieta'  ai sensi della legge
provinciale 20 aprile  1963,  n.  3,  rispettivamente  ai  sensi  del
decreto  del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, prima
del 29 giugno 1977 (data di entrata in vigore della legge provinciale
23  maggio  1977,  n.  13)  per  le  quali non sia stato stipulato il
relativo contratto di cessione  in  proprieta',  hanno  diritto  alla
cessione dell'alloggio alle seguenti condizioni:
     a)  le  domande  devono  essere confermate, a pena di decadenza,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
     b)  i  richiedenti  dovevano  essere  nel possesso dei requisiti
prescritti dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1963, n.  3,
al momento della presentazione dell'originaria domanda;
     c)  le  domande  di  cessione in proprieta' non devono avere per
oggetto alloggi di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 20
aprile 1963, n. 3.
   2.  In  caso  di decesso del richiedente la domanda di cessione in
proprieta' puo' essere confermata dal coniuge superstite o dai figli.
   3.  Il  prezzo  di cessione degli alloggi di cui al primo comma e'
dato dal valore venale degli alloggi stessi al  momento  dell'entrata
in  vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, ridotto del
30%, nonche' di  un  ulteriore  0,25%  per  ogni  anno  di  effettiva
occupazione  dell'alloggio da parte del richiedente fino alla data di
entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n.  13.  Il
prezzo  cosi' determinato e' rivalutato in base alla variazione degli
indici del costo della vita dal mese di luglio 1977 fino  all'entrata
in  vigore  della  presente  legge. Il prezzo rivalutato e' diminuito
della somma dei canoni di locazione pagati dal locatore dal  mese  di
luglio 1977 fino all'atto di cessione.
   4.  I  richiedenti  hanno  diritto  alla  concessione  del mutuo o
contributo provinciale per l'acquisto dell'alloggio  ai  sensi  delle
lettere  E1,  E2  ed E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto
1972, n. 15, e successive modifiche, purche' al momento della data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n.
4, e successive modifiche.
   5.  Per  la  cessione  degli  alloggi  di  cui  al  primo comma si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5,  6,  7,  8  e  9
della presente legge in quanto applicabili.
   6.  Gli alloggi di cui al primo comma non sono considerati ai fini
della determinazione della quota parte del 30% di cui all'art. 1.