Art. 11. Norma transitoria 1. Gli assegnatari di alloggi di proprieta' dell'Istituto o della provincia affidati in gestione all'Istituto, che abbiano presentato regolare domanda di cessione in proprieta' ai sensi della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, prima del 29 giugno 1977 (data di entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13) per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', hanno diritto alla cessione dell'alloggio alle seguenti condizioni: a) le domande devono essere confermate, a pena di decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; b) i richiedenti dovevano essere nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3, al momento della presentazione dell'originaria domanda; c) le domande di cessione in proprieta' non devono avere per oggetto alloggi di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 20 aprile 1963, n. 3. 2. In caso di decesso del richiedente la domanda di cessione in proprieta' puo' essere confermata dal coniuge superstite o dai figli. 3. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al primo comma e' dato dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, ridotto del 30%, nonche' di un ulteriore 0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio da parte del richiedente fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13. Il prezzo cosi' determinato e' rivalutato in base alla variazione degli indici del costo della vita dal mese di luglio 1977 fino all'entrata in vigore della presente legge. Il prezzo rivalutato e' diminuito della somma dei canoni di locazione pagati dal locatore dal mese di luglio 1977 fino all'atto di cessione. 4. I richiedenti hanno diritto alla concessione del mutuo o contributo provinciale per l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle lettere E1, E2 ed E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, purche' al momento della data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche. 5. Per la cessione degli alloggi di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge in quanto applicabili. 6. Gli alloggi di cui al primo comma non sono considerati ai fini della determinazione della quota parte del 30% di cui all'art. 1.