Art. 12.
              Cessione in proprieta' di alloggi comunali
 
   1.   I  comuni  sono  autorizzati  a  cedere  in  proprieta'  agli
assegnatari il proprio patrimonio edilizio  alle  condizioni  di  cui
all'art. 1.
   2.  Il  numero  degli  alloggi  per  la cui cessione i richiedenti
intendono chiedere le agevolazioni edilizie provinciali  deve  essere
annualmente  stabilito d'intesa con il CER entro il mese di febbraio.
   3.   Alla   cessione  in  proprieta'  degli  alloggi  comunali  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 2, 8
e 9, della presente legge.
   4.   Agli   effetti   della   domanda  per  la  concessione  delle
agevolazioni edilizie provinciali il contratto preliminare registrato
e'  sostituito  dalla  delibera  contenente  il  prezzo definitivo di
cessione e dalla delibera di accertamento che il  richiedente  e'  in
possesso  dei  requisiti  per la cessione in proprieta' dell'alloggio
comunale.