Art. 12. Cessione in proprieta' di alloggi comunali 1. I comuni sono autorizzati a cedere in proprieta' agli assegnatari il proprio patrimonio edilizio alle condizioni di cui all'art. 1. 2. Il numero degli alloggi per la cui cessione i richiedenti intendono chiedere le agevolazioni edilizie provinciali deve essere annualmente stabilito d'intesa con il CER entro il mese di febbraio. 3. Alla cessione in proprieta' degli alloggi comunali si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 2, 8 e 9, della presente legge. 4. Agli effetti della domanda per la concessione delle agevolazioni edilizie provinciali il contratto preliminare registrato e' sostituito dalla delibera contenente il prezzo definitivo di cessione e dalla delibera di accertamento che il richiedente e' in possesso dei requisiti per la cessione in proprieta' dell'alloggio comunale.