Art. 2.
 
   1.  Sono comunque esclusi dalla cessione in proprieta' gli alloggi
di servizio, quelli che si trovano negli stessi fabbricati nei  quali
hanno  sede  uffici  o  servizi dell'Istituto, nonche' gli alloggi di
proprieta' dell'Istituto compresi nel piano di attuazione della  zona
di espansione "Semirurali" del comune di Bolzano.
   2.  L'Istituto  cede con preferenza quegli immobili per i quali la
totalita' o la maggioranza degli  inquilini  chiede  la  cessione  in
proprieta'.   A   tale  scopo  l'Istituto  effettua  un'indagine  per
individuare tali immobili. Se non viene chiesta la cessione di  tutti
gli  alloggi  di  un  fabbricato,  ma  solo  della  maggioranza, agli
assegnatari  che  non  hanno  chiesto  la  cessione  possono   essere
assegnati  in  cambio  alloggi  di  assegnatari  che hanno chiesto la
cessione in fabbricati,  per  i  quali  non  e'  stata  raggiunta  la
maggiorannza, e che siano disposti ad acquistare altro alloggio.
   3.   Agli  alloggi  dell'Istituto  sono  equiparati  quelli  della
provincia gestiti dall'Istituto stesso.