Art. 2. 1. Sono comunque esclusi dalla cessione in proprieta' gli alloggi di servizio, quelli che si trovano negli stessi fabbricati nei quali hanno sede uffici o servizi dell'Istituto, nonche' gli alloggi di proprieta' dell'Istituto compresi nel piano di attuazione della zona di espansione "Semirurali" del comune di Bolzano. 2. L'Istituto cede con preferenza quegli immobili per i quali la totalita' o la maggioranza degli inquilini chiede la cessione in proprieta'. A tale scopo l'Istituto effettua un'indagine per individuare tali immobili. Se non viene chiesta la cessione di tutti gli alloggi di un fabbricato, ma solo della maggioranza, agli assegnatari che non hanno chiesto la cessione possono essere assegnati in cambio alloggi di assegnatari che hanno chiesto la cessione in fabbricati, per i quali non e' stata raggiunta la maggiorannza, e che siano disposti ad acquistare altro alloggio. 3. Agli alloggi dell'Istituto sono equiparati quelli della provincia gestiti dall'Istituto stesso.