Art. 3.
 
   1.  Entro  il  mese  di  marzo  di  ogni  anno il CER, su proposta
dell'Istituto, determina gli alloggi da cedere  in  proprieta'.  Agli
effetti  del  calcolo  della quota massima del 30% da cedere si tiene
conto degli alloggi ceduti a norma della presente  legge  negli  anni
precedenti.
   2. Entro il mese di aprile l'Istituto da' notizia agli assegnatari
interessati dell'inclusione  dell'alloggio  nella  quota  comunicando
altresi'   il  presumibile  prezzo  di  cessione  dello  stesso.  Gli
assegnatari possono chiedere entro il  mese  di  giugno  la  cessione
dell'alloggio  ed eventualmente la concessione del mutuo o contributo
provinciale per l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle  lettere  E1,
E2  e E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e
successive modifiche.
   3.  In  caso  di  decesso  del  richiedente, il coniuge ed i figli
conviventi con il richiedente stesso possono  confermare  la  domanda
entro trenta giorni dal decesso.