Art. 3. 1. Entro il mese di marzo di ogni anno il CER, su proposta dell'Istituto, determina gli alloggi da cedere in proprieta'. Agli effetti del calcolo della quota massima del 30% da cedere si tiene conto degli alloggi ceduti a norma della presente legge negli anni precedenti. 2. Entro il mese di aprile l'Istituto da' notizia agli assegnatari interessati dell'inclusione dell'alloggio nella quota comunicando altresi' il presumibile prezzo di cessione dello stesso. Gli assegnatari possono chiedere entro il mese di giugno la cessione dell'alloggio ed eventualmente la concessione del mutuo o contributo provinciale per l'acquisto dell'alloggio ai sensi delle lettere E1, E2 e E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. 3. In caso di decesso del richiedente, il coniuge ed i figli conviventi con il richiedente stesso possono confermare la domanda entro trenta giorni dal decesso.