Art. 4. 1. La commissione per l'assegnazione di cui all'art. 45 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, esamina le domande di cessione per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti per la cessione e se del caso l'appartenenza ad una delle fasce di reddito previste per la concessione di mutuo o contributo provinciale, attribuisce il punteggio alla domanda e fissa il prezzo di cessione definitivo. Le determinazioni della commissione per l'assegnazione sono comunicate entro settembre all'assegnatario che puo' confermare entro trenta giorni la sua domanda di cessione oppure presentare opposizione avverso le determinazioni della commissione. Questa decide definitivamente entro trenta giorni. In caso di opposizione la domanda di cessione deve comunque essere confermata entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione sull'opposizione.