Art. 4.
 
   1.  La  commissione  per  l'assegnazione  di cui all'art. 45 della
legge provinciale 20 agosto 1972,  n.  15,  e  successive  modifiche,
esamina le domande di cessione per quanto riguarda la sussistenza dei
requisiti per la cessione e se del caso l'appartenenza ad  una  delle
fasce  di  reddito  previste per la concessione di mutuo o contributo
provinciale, attribuisce il punteggio alla domanda e fissa il  prezzo
di  cessione  definitivo.  Le  determinazioni  della  commissione per
l'assegnazione sono comunicate entro settembre  all'assegnatario  che
puo' confermare entro trenta giorni la sua domanda di cessione oppure
presentare opposizione avverso le determinazioni  della  commissione.
Questa  decide  definitivamente  entro  trenta  giorni.  In  caso  di
opposizione la domanda di cessione deve  comunque  essere  confermata
entro    trenta    giorni   dalla   comunicazione   della   decisione
sull'opposizione.