Art. 5. 1. Le domande di mutuo o contributo provinciale con allegata documentazione tecnica devono essere inoltrate dall'Istituto al CER provinciale entro trenta giorni dalla conferma della domanda con indicazione delle determinazioni sulla sussistenza dei requisiti e sull'appartenenza ad una delle fasce di reddito di cui all'art. 6bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, nonche' del prezzo definitivo di cessione. La comunicazione dell'Istituto dell'avvenuta conferma della domanda di cessione e l'indicazione del prezzo definitivo di cessione sostituisce la presentazione del contratto preliminare registrato di cui all'art. 8 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e successive modifiche.