Art. 5.
 
   1.  Le  domande  di  mutuo  o  contributo provinciale con allegata
documentazione tecnica devono essere inoltrate dall'Istituto  al  CER
provinciale  entro  trenta  giorni  dalla  conferma della domanda con
indicazione delle determinazioni sulla sussistenza  dei  requisiti  e
sull'appartenenza  ad una delle fasce di reddito di cui all'art. 6bis
della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive  modifiche,
nonche'   del   prezzo   definitivo  di  cessione.  La  comunicazione
dell'Istituto dell'avvenuta conferma  della  domanda  di  cessione  e
l'indicazione  del  prezzo  definitivo  di  cessione  sostituisce  la
presentazione del contratto preliminare registrato di cui all'art.  8
della  legge  provinciale  25  novembre  1978,  n.  52,  e successive
modifiche.