Art. 6. 1. Il mutuo o contributo provinciale viene concesso dal CER in base alle determinazioni della commissione per l'assegnazione dell'Istituto. 2. A carico degli alloggi ceduti in proprieta' senza la concessione di agevolazioni edilizie provinciali viene annotato nel libro fondiario in base al contratto di cessione il vincolo di cui al comma uno dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, concernente la vendita, la locazione e la costituzione di diritti reali per la durata di dieci anni.