Art. 6.
 
   1.  Il  mutuo  o  contributo provinciale viene concesso dal CER in
base  alle  determinazioni  della  commissione   per   l'assegnazione
dell'Istituto.
   2.   A   carico  degli  alloggi  ceduti  in  proprieta'  senza  la
concessione di agevolazioni edilizie provinciali viene  annotato  nel
libro fondiario in base al contratto di cessione il vincolo di cui al
comma uno dell'art. 3 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4,  e
successive  modifiche,  concernente  la  vendita,  la  locazione e la
costituzione di diritti reali per la durata di dieci anni.