Art. 7. 1. L'Istituto, avuta la comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo o del contributo provinciale, provvede alla divisione in porzioni materiali dell'edificio da cedere e ad avvenuta divisione, stipula il contratto di compravendita. Il nuovo proprietario ha diritto alla cancellazione dell'ipoteca eventualmente gravante sull'alloggio.