Art. 7.
 
   1.  L'Istituto,  avuta  la comunicazione dell'avvenuta concessione
del mutuo o del contributo provinciale, provvede  alla  divisione  in
porzioni  materiali  dell'edificio da cedere e ad avvenuta divisione,
stipula il contratto  di  compravendita.  Il  nuovo  proprietario  ha
diritto   alla   cancellazione  dell'ipoteca  eventualmente  gravante
sull'alloggio.