Art. 8.
 
   1.  Gli  assegnatari  ammessi  a  mutuo  o  contributo di cui alle
lettere E1 ed E2 della legge provinciale 20 agosto  1972,  n.  15,  e
successive  modifiche,  devono  pagare  all'atto  della  stipula  del
contratto la parte del prezzo di cessione eventualmente  non  coperta
dal   mutuo  edilizio.  L'erogazione  del  mutuo  edilizio  ai  sensi
dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive
modifiche,  avviene  direttamente  a favore dell'Istituto a saldo del
prezzo di cessione. L'Istituto puo' rinunciare all'atto della stipula
del  contratto  di compravendita all'iscrizione dell'ipoteca legale a
garanzia del prezzo di cessione ancora dovuto, qualora l'assegnatario
ammesso  al  mutuo  edilizio  produca fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo e  per  il  tempo
fino  all'erogazione  del mutuo all'Istituto. Gli assegnatari ammessi
al contributo provinciale di cui alla lettera E3  dell'art.  2  della
legge  provinciale  20  agosto  1972,  n. 15, e successive modifiche,
devono pagare il prezzo di cessione in  unica  soluzione  al  momento
della stipula del contratto.