Art. 8. 1. Gli assegnatari ammessi a mutuo o contributo di cui alle lettere E1 ed E2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, devono pagare all'atto della stipula del contratto la parte del prezzo di cessione eventualmente non coperta dal mutuo edilizio. L'erogazione del mutuo edilizio ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, avviene direttamente a favore dell'Istituto a saldo del prezzo di cessione. L'Istituto puo' rinunciare all'atto della stipula del contratto di compravendita all'iscrizione dell'ipoteca legale a garanzia del prezzo di cessione ancora dovuto, qualora l'assegnatario ammesso al mutuo edilizio produca fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per un importo corrispondente al mutuo e per il tempo fino all'erogazione del mutuo all'Istituto. Gli assegnatari ammessi al contributo provinciale di cui alla lettera E3 dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, devono pagare il prezzo di cessione in unica soluzione al momento della stipula del contratto.