Art. 9. 1. Le somme ricavate dalla cessione degli alloggi a norma della presente legge affluiscono in un conto speciale dell'Istituto e sono destinate per la costruzione, l'acquisto o il recupero di alloggi ai sensi della lettera A dell'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, secondo il programma di interventi previsto dall'art. 4 di detta legge.