Art. 9.
 
   1.  Le  somme  ricavate dalla cessione degli alloggi a norma della
presente legge affluiscono in un conto speciale dell'Istituto e  sono
destinate  per la costruzione, l'acquisto o il recupero di alloggi ai
sensi della lettera A dell'art. 2 della legge provinciale  20  agosto
1972,  n.  15,  e  successive  modifiche,  secondo  il  programma  di
interventi previsto dall'art. 4 di detta legge.