IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25
 
   1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980,
n. 25 le parole "Sulla base della proposte formulate dai  comuni,  le
associazioni  intercomunali  elaborano" sono sostituite dalle parole:
"I comuni, singoli oppure tramite l'associazione intercomunale  o  la
comunita' montana, elaborano".
   2.  Al  terzo  comma  dello  stesso  art.  3 le parole "sentite le
associazioni   intercomunali   territorialmente   interessate"   sono
sostituite   con   le   parole  "sentiti  i  comuni  territorialmente
interessati".