IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 1. Al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 le parole "Sulla base della proposte formulate dai comuni, le associazioni intercomunali elaborano" sono sostituite dalle parole: "I comuni, singoli oppure tramite l'associazione intercomunale o la comunita' montana, elaborano". 2. Al terzo comma dello stesso art. 3 le parole "sentite le associazioni intercomunali territorialmente interessate" sono sostituite con le parole "sentiti i comuni territorialmente interessati".