Art. 3. Modifica dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25 le parole "delle associazioni intercomunali" sono sostituite con le parole "dei comuni". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 1 settembre 1988 BENELLI (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92) La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25 luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 27 agosto 1988.