Art. 3.
   Modifica dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25
 
   1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1980,
n. 25 le parole "delle associazioni  intercomunali"  sono  sostituite
con le parole "dei comuni".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 1 settembre 1988
 
                               BENELLI
           (incaricato con D.P.G.R. 24 agosto 1985, n. 92)
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 25
luglio 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  27
agosto 1988.