Art. 2. Alla spesa derivante dalla presente legge viene fatto fronte con i fondi di cu al cap. 11830 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la successiva variazione: (Omissis). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 26 settembre 1988 BARTOLINI La presente legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1981 e' stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma della Costituzione, con sentenza n. 829 del 21 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 1988, n. 30.