Art. 2.
 
   Alla spesa derivante dalla presente legge viene fatto fronte con i
fondi di cu al cap.  11830  che  viene  istituito  nel  bilancio  del
corrente esercizio con la successiva variazione:
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Toscana.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 26 settembre 1988
 
                              BARTOLINI
 
   La  presente  legge approvata dal consiglio regionale nella seduta
del  30  giugno  1981  e'  stata  dichiarata  legittima  dalla  Corte
costituzionale,  ai  sensi  dell'articolo  127,  ultimo  comma  della
Costituzione, con sentenza n. 829  del  21  luglio  1988,  pubblicata
nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 1988, n. 30.