Art. 2. A t t i v i t a' 1. L'ORML realizza le seguenti attivita': a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche; b) definizione di standards metodologici per la raccolta, elaborazione ed analisi delle informazioni, d'intesa con i soggetti interessati; c) organizzazione e gestione degli archivi dei dati statistici in materia di economia e lavoro, e loro aggiornamento ed integrazione, nell'ambito del sistema informativo regionale; d) progettazione ed attuazione del controllo di efficacia occupazionale degli interventi di formazione professionale e di orientamento professionale di cui all'art. 13, secondo comma, lettera a) della legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, nonche' dei progetti connessi alla politica attiva del lavoro; e) informazioni sui dati disponibili, con garanzia di accesso ad essi da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della legislazione sul segreto statistico; f) diffusione dell'informazione tra i soggetti interessati nelle forme opportune; g) cura dei rapporti con gli organi centrali e decentrati dello Stato preposti alla gestione ed al controllo dei fenomeni del mercato del lavoro, con le parti sociali, con i centri studi ed istituti di ricerca pubblici e privati e con ogni ente ed organismo pubblico rilevante per il perseguimento delle finalita' di cui al precedente art. 1. 2. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'O.R.M.L., la Regione puo' avvalersi, anche tramite convenzione dell'I.R.P.E.T. o affidare incarichi e definire contratti di ricerca con soggetti pubblici e privati ai sensi della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54. 3. Allo scopo di realizzazione un sistema di informazione ed osservazione sul mercato del lavoro coordinato ed omogeneo, la Regione promuove la collaborazione con le analoghe strutture delle altre Regioni e dello Stato, nelle forme e con le modalita' che saranno definite da apposite convenzioni.