Art. 2.
                           A t t i v i t a'
 
   1. L'ORML realizza le seguenti attivita':
     a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche;
    b)   definizione  di  standards  metodologici  per  la  raccolta,
elaborazione ed analisi delle informazioni, d'intesa con  i  soggetti
interessati;
     c)  organizzazione  e gestione degli archivi dei dati statistici
in  materia  di  economia  e  lavoro,   e   loro   aggiornamento   ed
integrazione, nell'ambito del sistema informativo regionale;
     d)  progettazione  ed  attuazione  del  controllo  di  efficacia
occupazionale degli  interventi  di  formazione  professionale  e  di
orientamento professionale di cui all'art. 13, secondo comma, lettera
a) della legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, nonche' dei progetti
connessi alla politica attiva del lavoro;
     e) informazioni sui dati disponibili, con garanzia di accesso ad
essi da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che ne  facciano
richiesta, nel rispetto della legislazione sul segreto statistico;
    f)  diffusione dell'informazione tra i soggetti interessati nelle
forme opportune;
     g)  cura dei rapporti con gli organi centrali e decentrati dello
Stato preposti alla gestione ed al controllo dei fenomeni del mercato
del  lavoro,  con le parti sociali, con i centri studi ed istituti di
ricerca pubblici e privati e con  ogni  ente  ed  organismo  pubblico
rilevante  per  il perseguimento delle finalita' di cui al precedente
art. 1.
   2.  Per  lo  svolgimento  dell'attivita' dell'O.R.M.L., la Regione
puo' avvalersi, anche tramite convenzione dell'I.R.P.E.T. o  affidare
incarichi  e  definire  contratti  di ricerca con soggetti pubblici e
privati ai sensi della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54.
   3.  Allo  scopo  di  realizzazione  un  sistema di informazione ed
osservazione sul  mercato  del  lavoro  coordinato  ed  omogeneo,  la
Regione  promuove  la  collaborazione con le analoghe strutture delle
altre Regioni e dello Stato, nelle  forme  e  con  le  modalita'  che
saranno definite da apposite convenzioni.