Art. 3.
                         Comitato scientifico
 
   1.  La Regione, per le attivita' dell'ORML, istituisce un comitato
scientifico con il compito di collaborare  alla  predisposizione  del
programma  annuale  di  attivita'  di  cui  al  successivo art. 5, di
fornire un supporto metodologico all'attivita' di  rilevazione  e  di
studio e di esprimere pareri per la verifica dell'attivita' svolta.
   2.  Il  comitato  scientifico  e'  composto  da  cinque docenti ed
esperti nelle discipline  statistico-economiche,  sociologiche  e  di
diritto del lavoro, di cui:
     a) tre docenti universitari designati dagli Atenei toscani;
     b) il direttore dell'IRPET;
     c)  un  esperto  designato dall'Unione regionale delle Camere di
commercio.
   Alle  riunioni  del comitato scientifico partecipa, in qualita' di
segretario, un dirigente del servizio osservatorio  del  mercato  del
lavoro ed orientamento.
   3.  Il  comitato  e'  nominato  dal  consiglio regionale e dura in
carica tre anni.
   Il presidente e' eletto dal comitato scientifico nel suo seno.
   4.  I  compiti  di  segreteria  tecnica  sono svolti da funzionari
addetti  al  servizio  osservatorio  sul  mercato   del   lavoro   ed
orientamento.
   5.  Per  la partecipazione alle attivita' del comitato scientifico
e' corrisposta a ciascun membro un'indennita' di presenza pari  a  L.
180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge.
   6.  L'indennita'  di  cui  al  comma  precedente e' aggiornata con
provvedimento della giunta regionale con le modalita'  e  nei  limiti
indicati all'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
   7. Ai membri del comitato residenti in comuni diversi da quello in
cui  ha  luogo  la  riunione  o  che,  per   ragioni   connesse   con
l'appartenenza  al comitato, si recano in comuni diversi da quello di
residenza, e' corrisposto  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e
l'indennita'  di  missione,  secondo  le  modalita'  e  nella  misura
stabilita per i consiglieri regionali.
   Le  indennita'  ed  i  rimborsi  di  cui al presente articolo sono
corrisposti nel rispetto delle compatibilita' con  l'ordinamento  che
disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.