Art. 3. Comitato scientifico 1. La Regione, per le attivita' dell'ORML, istituisce un comitato scientifico con il compito di collaborare alla predisposizione del programma annuale di attivita' di cui al successivo art. 5, di fornire un supporto metodologico all'attivita' di rilevazione e di studio e di esprimere pareri per la verifica dell'attivita' svolta. 2. Il comitato scientifico e' composto da cinque docenti ed esperti nelle discipline statistico-economiche, sociologiche e di diritto del lavoro, di cui: a) tre docenti universitari designati dagli Atenei toscani; b) il direttore dell'IRPET; c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio. Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, in qualita' di segretario, un dirigente del servizio osservatorio del mercato del lavoro ed orientamento. 3. Il comitato e' nominato dal consiglio regionale e dura in carica tre anni. Il presidente e' eletto dal comitato scientifico nel suo seno. 4. I compiti di segreteria tecnica sono svolti da funzionari addetti al servizio osservatorio sul mercato del lavoro ed orientamento. 5. Per la partecipazione alle attivita' del comitato scientifico e' corrisposta a ciascun membro un'indennita' di presenza pari a L. 180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge. 6. L'indennita' di cui al comma precedente e' aggiornata con provvedimento della giunta regionale con le modalita' e nei limiti indicati all'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816. 7. Ai membri del comitato residenti in comuni diversi da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni connesse con l'appartenenza al comitato, si recano in comuni diversi da quello di residenza, e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione, secondo le modalita' e nella misura stabilita per i consiglieri regionali. Le indennita' ed i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilita' con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.