Art. 4.
               Convenzioni con enti locali territoriali
 
   1.  Per  la  realizzazione  delle  attivita'  dell'ORML  la giunta
regionale  stipula  convenzioni-quadro  con   le   province   e   con
l'Associazione intercomunale del circondario di Prato, individuato ai
sensi  della  legge  regionale   9   novembre   1972,   n.   29.   Le
convenzioni-quadro devono prevedere:
     a)    le    modalita'    di    attuazione    del   coordinamento
politico-amministrativo in funzione della reciproca informazione  sui
problemi del mercato del lavoro e le modalita' di partecipazione alla
programmazione ed alla verifica delle attivita';
     b)   le   modalita'   di  costruzione  del  sistema  informativo
dell'Osservatorio del mercato  del  lavoro  da  attuarsi  nell'ambito
territoriale di competenza;
     c)  le  modalita'  per  l'attuazione  ed  il coordinamento delle
attivita' di rilevazione, di indagine e di ricerca  che  si  svolgono
sul territorio di competenza;
     d)  la  individuazione degli uffici e delle strutture degli enti
da impegnare nelle attivita';
     e) l'individuazione delle risorse finanziarie e di personale per
lo svolgimento delle attivita' oggetto di convenzione;
     f)  l'individuazione di un unico strumento tecnico-operativo per
il coordinamento dell'attivita'.
   2.   Sulla  base  del  programma  annuale  di  attivita'  verranno
stipulati  dalla  giunta  regionale  convenzioni  specifiche  con   i
medesimi Enti di cui al precedente comma.
   3. In relazione a specifiche esigenze di intervento su particolari
problematiche  locali,  la  giunta  regionale   puo'   stipulare   le
convenzioni  di  cui  al comma precedente anche con altri Enti locali
territoriali.
   4.  In caso di impossibilita' a procedere o di indisponibilita' da
parte  degli  enti  di  cui  al  comma  primo,  la  giunta  regionale
interviene  direttamente per assicurare l'attuazione del programma di
attivita' dell'ORML.