Art. 4. Convenzioni con enti locali territoriali 1. Per la realizzazione delle attivita' dell'ORML la giunta regionale stipula convenzioni-quadro con le province e con l'Associazione intercomunale del circondario di Prato, individuato ai sensi della legge regionale 9 novembre 1972, n. 29. Le convenzioni-quadro devono prevedere: a) le modalita' di attuazione del coordinamento politico-amministrativo in funzione della reciproca informazione sui problemi del mercato del lavoro e le modalita' di partecipazione alla programmazione ed alla verifica delle attivita'; b) le modalita' di costruzione del sistema informativo dell'Osservatorio del mercato del lavoro da attuarsi nell'ambito territoriale di competenza; c) le modalita' per l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' di rilevazione, di indagine e di ricerca che si svolgono sul territorio di competenza; d) la individuazione degli uffici e delle strutture degli enti da impegnare nelle attivita'; e) l'individuazione delle risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attivita' oggetto di convenzione; f) l'individuazione di un unico strumento tecnico-operativo per il coordinamento dell'attivita'. 2. Sulla base del programma annuale di attivita' verranno stipulati dalla giunta regionale convenzioni specifiche con i medesimi Enti di cui al precedente comma. 3. In relazione a specifiche esigenze di intervento su particolari problematiche locali, la giunta regionale puo' stipulare le convenzioni di cui al comma precedente anche con altri Enti locali territoriali. 4. In caso di impossibilita' a procedere o di indisponibilita' da parte degli enti di cui al comma primo, la giunta regionale interviene direttamente per assicurare l'attuazione del programma di attivita' dell'ORML.