Art. 5.
                    Programmazione dell'attivita'
 
   1.  L'ORML  opera tramite programmi annuali di attivita' approvati
dal consiglio regionale su proposta della giunta.
   2. Il programma annuale contiene:
     a) gli obiettivi di attivita'
     b) le linee di attivita'
     c) le attivita' da svolgere direttamente
     d) le attivita' da svolgere in convenzione con le province e gli
altri enti locali;
     e)  la  ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e filoni di
attivita';
     f) la verifica del precedente programma.
   3.  La proposta di programma annuale che la giunta trasmette entro
il 15 dicembre di ciascun anno al consiglio per l'approvazione  tiene
conto:
     a)  delle  proposte e dei pareri del comitato scientifico di cui
al precedente art. 3;
     b) delle proposte e dei pareri delle province;
     c)  delle  proposte e dei pareri della commissione regionale per
l'impiego, istituita con legge 4 agosto  1978  n.  479  e  successive
modificazioni.
   4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale presenta
al consiglio regionale una relazione sullo stato  di  attuazione  del
programma  annuale  ed  un  rapporto  sui  problemi  occupazionali  e
relative ipotesi di intervento.