Art. 5. Programmazione dell'attivita' 1. L'ORML opera tramite programmi annuali di attivita' approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta. 2. Il programma annuale contiene: a) gli obiettivi di attivita' b) le linee di attivita' c) le attivita' da svolgere direttamente d) le attivita' da svolgere in convenzione con le province e gli altri enti locali; e) la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e filoni di attivita'; f) la verifica del precedente programma. 3. La proposta di programma annuale che la giunta trasmette entro il 15 dicembre di ciascun anno al consiglio per l'approvazione tiene conto: a) delle proposte e dei pareri del comitato scientifico di cui al precedente art. 3; b) delle proposte e dei pareri delle province; c) delle proposte e dei pareri della commissione regionale per l'impiego, istituita con legge 4 agosto 1978 n. 479 e successive modificazioni. 4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale ed un rapporto sui problemi occupazionali e relative ipotesi di intervento.