Art. 6. Oneri finanziari Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, decorrenti dall'anno 1989, si fa fronte, a partire da tale anno con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 28 ottobre 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata del consiglio regionale il 20 settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 28 ottobre 1988.