Art. 6.
                           Oneri finanziari
 
   Agli  oneri  finanziari  di  cui  alla  presente legge, decorrenti
dall'anno 1989, si fa fronte, a partire da tale  anno  con  legge  di
bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 28 ottobre 1988
 
                              BARTOLINI
 
   La presente legge e' stata approvata del consiglio regionale il 20
settembre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il  28
ottobre 1988.