Art. 10. Deliberazione annuale 1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, propone all'approvazione del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per l'impiego e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli Imprenditori, una deliberazione contenente i criteri di attuazione degli interventi. 2. Tale deliberazione contiene altresi': a) l'indicazione dei settori prioritari per l'attivita' di sostegno, tenuto conto degli atti della programmazione regionale; b) lo schema dell'eventuale convenzione con le associazioni nazionale e regionale delle Camere di commercio per la fornitura dei servizi di cui precedente terzo comma, art. 5; c) i criteri di priorita' per la formulazione della proposta di graduatoria dei progetti di cui all'art. 11 assumendo, fra gli altri, quello relativo all'occupazione dipendente eventualmente determinata ed alla sua qualita', in relazione alle categorie svantaggiate del mercato del lavoro; d) la misura del contributo in conto interesse ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dell'ammortamento, ai sensi del precedente art. 6; e) le direttive alla FIDI Toscana S.p.a. per le garanzie accessorie ai sensi del precedente art. 6. 3. La giunta regionale, contestualmente alla proposta di deliberazione presenta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.