Art. 10.
                        Deliberazione annuale
 
   1.  La  giunta  regionale,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
approvazione del bilancio,  propone  all'approvazione  del  consiglio
regionale,  sentita  la  commissione  regionale  per  l'impiego  e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  degli  Imprenditori,  una
deliberazione contenente i criteri di attuazione degli interventi.
   2. Tale deliberazione contiene altresi':
     a)  l'indicazione  dei  settori  prioritari  per  l'attivita' di
sostegno, tenuto conto degli atti della programmazione regionale;
    b)  lo  schema  dell'eventuale  convenzione  con  le associazioni
nazionale e regionale delle Camere di commercio per la fornitura  dei
servizi di cui precedente terzo comma, art. 5;
    c)  i  criteri di priorita' per la formulazione della proposta di
graduatoria dei progetti di cui all'art. 11 assumendo, fra gli altri,
quello  relativo all'occupazione dipendente eventualmente determinata
ed alla sua qualita', in relazione alle  categorie  svantaggiate  del
mercato del lavoro;
     d)  la  misura  del  contributo  in  conto interesse ed in conto
canone su operazioni di leasing a favore delle  nuove  imprese  e  la
durata massima dell'ammortamento, ai sensi del precedente art. 6;
    e)  le  direttive  alla  FIDI  Toscana  S.p.a.  per  le  garanzie
accessorie ai sensi del precedente art. 6.
   3.   La   giunta   regionale,  contestualmente  alla  proposta  di
deliberazione presenta una relazione sullo stato di attuazione  della
presente legge.