Art. 11.
                          P r o c e d u r e
 
   1.  Per  ottenere  le  provvidenze  di cui alla presente legge, le
imprese di cui al precedente art. 3 presentano alla giunta regionale,
entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, una domanda con
allegato un progetto triennale contenente:
    a)  l'elenco nominativo dei soggetti che costituiscono l'impresa,
la  specificazione  dell'appartenenza  alle  categorie  di   cui   al
precedente  art.  3, secondo comma, per quanto richiesto dallo stesso
articolo  con  l'indicazione  del  livello  di  istruzione  e   delle
esperienze professionali possedute;
    b) gli obiettivi produttivi ed occupazionali;
    c) il piano degli investimenti;
    d) il piano finanziario relativo agli investimenti;
    e) la valutazione del mercato dei beni o servizi prodotti;
    f) la previsione economica dell'attivita' dell'impresa;
    g) il progetto relativo alle eventuali esigenze formative;
    h)  l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla giunta
regionale;
    i)  ogni  altro  elemento  ritenuto  utile per la valutazione del
progetto.
   2.  Le  imprese  che  hanno  ottenuto i benefici di cui all'art. 6
possono,  al  termine  del  primo  esercizio  finanziario,  rivolgere
domanda  alla  giunta  regionale per ottenere gli ulteriori incentivi
finanziari previsti dall'art. 7.