Art. 11. P r o c e d u r e 1. Per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, le imprese di cui al precedente art. 3 presentano alla giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, una domanda con allegato un progetto triennale contenente: a) l'elenco nominativo dei soggetti che costituiscono l'impresa, la specificazione dell'appartenenza alle categorie di cui al precedente art. 3, secondo comma, per quanto richiesto dallo stesso articolo con l'indicazione del livello di istruzione e delle esperienze professionali possedute; b) gli obiettivi produttivi ed occupazionali; c) il piano degli investimenti; d) il piano finanziario relativo agli investimenti; e) la valutazione del mercato dei beni o servizi prodotti; f) la previsione economica dell'attivita' dell'impresa; g) il progetto relativo alle eventuali esigenze formative; h) l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla giunta regionale; i) ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del progetto. 2. Le imprese che hanno ottenuto i benefici di cui all'art. 6 possono, al termine del primo esercizio finanziario, rivolgere domanda alla giunta regionale per ottenere gli ulteriori incentivi finanziari previsti dall'art. 7.