Art. 12. Valutazione dei progetti 1. La giunta regionale e' autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a stipulare, con idoneo soggetto scelto tra quelli istituzionalmente competenti, apposita convenzione al fine di assicurare una valida e tempestiva valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11. 2. Il soggetto convenzionato ai sensi del comma precedente costituisce un organismo denominato "Nucleo Tecnico di Valutazione". 3. Il nucleo esprime una motivata valutazione dell'ammissibilita' dei progetti basata sulla economicita' e produttivita' degli stessi. 4. Per i progetti dichiarati ammissibili, il nucleo, tenuto conto dei settori prioritari e dei criteri di priorita' di cui al secondo comma, punti a) e c) dell'art. 10, redige una proposta di graduatoria che trasmette entro novanta giorni alla giunta regionale, contenente l'indicazione delle provvidenze da attivare. 5. Su richiesta dell'impresa e sulla base di apposita istruttoria, il nucleo puo' formulare alla giunta regionale una proposta concernente l'attivazione dei contributi di cui all'art. 7, indicandone i relativi importi e la graduatoria di accesso al fondo di rotazione di cu al successivo art. 5, secondo comma.