Art. 12.
                       Valutazione dei progetti
 
   1.  La  giunta  regionale  e'  autorizzata,  sentita la competente
commissione consiliare, a stipulare, con idoneo soggetto  scelto  tra
quelli  istituzionalmente competenti, apposita convenzione al fine di
assicurare  una  valida  e  tempestiva   valutazione   dei   progetti
presentati ai sensi del precedente art. 11.
   2.  Il  soggetto  convenzionato  ai  sensi  del  comma  precedente
costituisce un organismo denominato "Nucleo Tecnico di  Valutazione".
   3.  Il nucleo esprime una motivata valutazione dell'ammissibilita'
dei progetti basata sulla economicita' e produttivita' degli  stessi.
   4.  Per i progetti dichiarati ammissibili, il nucleo, tenuto conto
dei settori prioritari e dei criteri di priorita' di cui  al  secondo
comma, punti a) e c) dell'art. 10, redige una proposta di graduatoria
che trasmette entro novanta giorni alla giunta regionale,  contenente
l'indicazione delle provvidenze da attivare.
   5. Su richiesta dell'impresa e sulla base di apposita istruttoria,
il  nucleo  puo'  formulare  alla  giunta  regionale   una   proposta
concernente   l'attivazione   dei   contributi  di  cui  all'art.  7,
indicandone i relativi importi e la graduatoria di accesso  al  fondo
di rotazione di cu al successivo art. 5, secondo comma.