Art. 14. Verifica di efficacia 1. Ogni tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, predispone una specifica relazione sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi della presente legge e la trasmette al consiglio regionale ed alla commissione regionale per l'impiego.