Art. 14.
                        Verifica di efficacia
 
   1.  Ogni  tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale  sul  mercato  del
lavoro,  predispone  una  specifica  relazione  sull'efficacia  degli
interventi effettuati ai sensi della presente legge e la trasmette al
consiglio regionale ed alla commissione regionale per l'impiego.