Art. 15.
                          Norme finanziarie
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con la seguente variazione da  disporre  per  analogo  importo
sugli  stati di previsione della competenza e della cassa della parte
"spesa" del bilancio 1988:
  (Omissis).
   2.  Agli  oneri  per  i successivi esercizi si fara' fronte con le
relative leggi di bilancio.
   3.  E'  istituito  ed  iscritto,  a partire dal bilancio regionale
1989, un fondo di rotazione avente la seguente  denominazione  "Fondo
di  rotazione per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 7
della legge regionale n..