Art. 15. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da disporre per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte "spesa" del bilancio 1988: (Omissis). 2. Agli oneri per i successivi esercizi si fara' fronte con le relative leggi di bilancio. 3. E' istituito ed iscritto, a partire dal bilancio regionale 1989, un fondo di rotazione avente la seguente denominazione "Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 7 della legge regionale n..