Art. 16.
                          Norme transitorie
 
   1.  La proposta di deliberazione di cui al precedente art. 10, per
l'anno 1988, e' presentata dalla giunta del consiglio regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  Per  l'esercizio  1988  almeno il 70% dei fondi destinati agli
incentivi finanziati e' riservato alle imprese cooperative.
   3.  Le  risorse  riservate  di  cui  al  comma  precedente che non
dovessero essere utilizzate per mancanza di progetti idonei sono rese
disponibili per le altre tipologie di imprese.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 14 novembre 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 4
ottobre 1988 ed e' stata vistata dal commissario  del  Governo  il  5
novembre 1988.