Art. 16. Norme transitorie 1. La proposta di deliberazione di cui al precedente art. 10, per l'anno 1988, e' presentata dalla giunta del consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Per l'esercizio 1988 almeno il 70% dei fondi destinati agli incentivi finanziati e' riservato alle imprese cooperative. 3. Le risorse riservate di cui al comma precedente che non dovessero essere utilizzate per mancanza di progetti idonei sono rese disponibili per le altre tipologie di imprese. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 14 novembre 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 4 ottobre 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 5 novembre 1988.