Art. 6. Incentivi finanziari per le nuove imprese 1. Puo' essere attribuito un contributo in conto capitale fino al 20% delle spese ammissibili. 2. Possono altresi' essere corrisposti contributi in conto interesse o contributi in conto canone su operazioni di leasing, per entita' fino al 60% delle spese ammissibili elevabile al 70% per le cooperative. 3. Le agevolazioni regionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo non possono essere complessivamente superiori al 75% delle spese di investimento. 4. Per l'erogazione delle provvidenze di cui al precedente comma, la giunta regionale stipulera' specifiche convenzioni con istituti bancari e societa' di leasing ritenuti idonei. 5. Sono ritenuti ammissibili, per un ammontare complessivo non superiore a 400.000.000, gi investimenti relativi alle seguenti voci di spesa: spese eventualmente sostenute per la definizione dei progetti di cui al successivo art. 11; acquisto e ristrutturazione fabbricati, brevetti, macchine ed impianti. 6. La misura del contributo in conto interessi ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dell'ammortamento sono stabilite con la deliberazione del consiglio regionale di cui al successivo art. 10. 7. Il consiglio regionale provvedera', con la deliberazione di cui al successivo art. 10, ad impartire direttive alla FIDI Toscana S.p.a. ai sensi della legge regionale n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione delle garanzie accessorie sui mutui contratti con gli istituti di cui al presente articolo, assicurando condizioni di miglior favore rispetto agli interventi ordinari.