Art. 6.
              Incentivi finanziari per le nuove imprese
 
   1.  Puo' essere attribuito un contributo in conto capitale fino al
20% delle spese ammissibili.
   2.   Possono  altresi'  essere  corrisposti  contributi  in  conto
interesse o contributi in conto canone su operazioni di leasing,  per
entita'  fino  al 60% delle spese ammissibili elevabile al 70% per le
cooperative.
   3.  Le  agevolazioni regionali di cui al primo e secondo comma del
presente articolo non possono essere  complessivamente  superiori  al
75% delle spese di investimento.
   4.  Per l'erogazione delle provvidenze di cui al precedente comma,
la giunta regionale stipulera' specifiche  convenzioni  con  istituti
bancari e societa' di leasing ritenuti idonei.
   5.  Sono  ritenuti  ammissibili,  per un ammontare complessivo non
superiore a 400.000.000, gi investimenti relativi alle seguenti  voci
di spesa:
    spese  eventualmente sostenute per la definizione dei progetti di
cui al successivo art. 11;
    acquisto  e  ristrutturazione  fabbricati,  brevetti, macchine ed
impianti.
   6.  La misura del contributo in conto interessi ed in conto canone
su operazioni di leasing a favore delle nuove  imprese  e  la  durata
massima  dell'ammortamento  sono  stabilite  con la deliberazione del
consiglio regionale di cui al successivo art. 10.
   7. Il consiglio regionale provvedera', con la deliberazione di cui
al successivo art. 10,  ad  impartire  direttive  alla  FIDI  Toscana
S.p.a.   ai  sensi  della  legge  regionale  n.  32/74  e  successive
modificazioni ed  integrazioni  per  la  concessione  delle  garanzie
accessorie  sui  mutui  contratti con gli istituti di cui al presente
articolo, assicurando condizioni  di  miglior  favore  rispetto  agli
interventi ordinari.