Art. 9.
                       Revoca delle provvidenze
 
   1.  Le  provvidenze erogate dalla presente legge sono revocate con
deliberazione della giunta regionale, nei casi seguenti:
    inosservanza dei commi quinto e sesto del precedente art. 3;
    qualora l'impresa non applichi i contratti collettivi di lavoro e
non rispetti le norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro;
    qualora  i  contributi  siano  utilizzati  in modo difforme dagli
obiettivi proposti;
    qualora  l'impresa  rifiuti  i  controlli che la giunta regionale
puo' disporre in ogni tempo sulla realizzazione del progetto.