Art. 9. Revoca delle provvidenze 1. Le provvidenze erogate dalla presente legge sono revocate con deliberazione della giunta regionale, nei casi seguenti: inosservanza dei commi quinto e sesto del precedente art. 3; qualora l'impresa non applichi i contratti collettivi di lavoro e non rispetti le norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro; qualora i contributi siano utilizzati in modo difforme dagli obiettivi proposti; qualora l'impresa rifiuti i controlli che la giunta regionale puo' disporre in ogni tempo sulla realizzazione del progetto.