Art. 2.
 
   1.  All'art.  3 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "In
ogni caso sono indennizzabili fino  al  100  per  cento  i  danni  al
patrimonio  zootecnico  di  cui  all'art.  2  che  si verifichino nel
territorio dei comuni di Gubbio, Scheggia e  Pascelupo,  Costacciaro,
Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica e Gualdo Tadino".