Art. 2. 1. All'art. 3 dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "In ogni caso sono indennizzabili fino al 100 per cento i danni al patrimonio zootecnico di cui all'art. 2 che si verifichino nel territorio dei comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica e Gualdo Tadino".