Art. 4.
 
   1.   Il   terzo   comma  dell'art.  7  e'  cosi'  sostituito:  "La
liquidazione degli indennizzi  e'  effettuata,  sentita  la  consulta
provinciale  di cui all'art. 33 della legge 3 giugno 1986, n. 21, non
oltre novanta giorni dalla domanda".