Art. 2. Il settimo comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, e' cosi' sostituito: "Fino al 31 dicembre 1988 gli interventi di cui al primo comma, non previsti nel piano di attivita' e spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica, da parte della giunta regionale, di congruita' dei medesimi rispetto al Piano socio-sanitario regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, addi' 21 dicembre 1988 BELTRAMI