Art. 2.
 
   Il  settimo  comma  dell'articolo  unico  della legge regionale 24
marzo 1986, n. 14, e' cosi' sostituito: "Fino al 31 dicembre 1988 gli
interventi di cui al primo comma, non previsti nel piano di attivita'
e spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3  maggio  1985,  n.
59,  o  in  assenza  dello  stesso,  sono  finanziati  previo  parere
favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica,
da  parte della giunta regionale, di congruita' dei medesimi rispetto
al Piano socio-sanitario regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 21 dicembre 1988
 
                               BELTRAMI