Art. 2. Accesso alla 1a qualifica dirigenziale 1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, e' sostituito dal seguente: "Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre essere in possesso del diploma di laurea, nonche' ricoprire presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private, una qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'8a qualifica funzionale ed avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata maturata in tali enti o aziende, di almeno 5 anni in qualifiche direttive". 2. Alla riserva dei posti prevista dall'art. 21, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, cosi' come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1986, n. 22, puo' altresi' accedere il personale regionale inquadrato nell'8a qualifica, in possesso del diploma di laurea e di una anzianita' di servizio di almeno 8 anni maturata nelle qualifiche 7a e 8a o livelli corrispondenti.