Art. 2.
                Accesso alla 1a qualifica dirigenziale
 
   1.  Il  secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40, e' sostituito dal seguente:
   "Per  accedere  alla  prima  qualifica  dirigenziale  dall'esterno
occorre essere in possesso del diploma di laurea,  nonche'  ricoprire
presso  pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende
pubbliche o imprese private, una qualifica direttiva  corrispondente,
per  contenuti, alle funzioni proprie dell'8a qualifica funzionale ed
avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata maturata in
tali enti o aziende, di almeno 5 anni in qualifiche direttive".
   2.  Alla  riserva  dei  posti  prevista dall'art. 21, primo comma,
della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40,  cosi'  come  modificato
dalla  legge  regionale 11 giugno 1986, n. 22, puo' altresi' accedere
il personale regionale inquadrato nell'8a qualifica, in possesso  del
diploma  di  laurea  e di una anzianita' di servizio di almeno 8 anni
maturata nelle qualifiche 7a e 8a o livelli corrispondenti.