Art. 10.
         Regolamento tipo dei laboratori di sanita' pubblica
 
   IL  consiglio  regionale,  su  proposta  della  giunta  regionale,
approva, 120 giorni dall'entrata in vigore della presente  legge,  il
regolamento   tipo   sul  funzionamento  dei  laboratori  di  sanita'
pubblica, nel quale devono essere individuate:
     a) la pianta organica del presidio;
     b)  le  funzioni  e le attivita' da affidarsi a ciascuna sezione
tecnica in cui si articola il laboratorio di sanita' pubblica;
     c)   i  rapporti  tra  le  sezioni  tecniche  e  i  collegamenti
interdisciplinari come regolamento dal precedente art. 9;
     d)  i  compiti  e  le  modalita'  di  funzionamento degli organi
collegiali di cui ai precedenti artt. 7 e 9;
    e) le modalita' di gestione del fondo vincolato.