Art. 10. Regolamento tipo dei laboratori di sanita' pubblica IL consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento tipo sul funzionamento dei laboratori di sanita' pubblica, nel quale devono essere individuate: a) la pianta organica del presidio; b) le funzioni e le attivita' da affidarsi a ciascuna sezione tecnica in cui si articola il laboratorio di sanita' pubblica; c) i rapporti tra le sezioni tecniche e i collegamenti interdisciplinari come regolamento dal precedente art. 9; d) i compiti e le modalita' di funzionamento degli organi collegiali di cui ai precedenti artt. 7 e 9; e) le modalita' di gestione del fondo vincolato.